Irap: le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, se le suddette annualità sono precedenti all'introduzione del tributo.
Non assume rilevanza, in tale contesto, il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della Pa, identificato dalla normativa di riferimento quale presupposto d'imposta.
E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27432 del 20 settembre 2022.
Nella vicenda in esame, un'università aveva promosso ricorso contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso della maggiore Irap, relativa a versamenti effettuati ai dipendenti negli anni 2001 e 2008.
Secondo la CTR, occorreva fare riferimento, ai fini Irap, all'anno di erogazione delle somme al dipendente, che, nel caso di specie, era successivo alla introduzione dell'imposta sulle attività produttive.
La ricorrente, tra i motivi d'impugnazione, aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997: secondo la sua difesa, l'istituzione dell'imposta a partire dal 1998, e il suo calcolo con metodo retributivo per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis, della medesima normativa, impediva l'emersione di obblighi fiscali per prestazioni lavorative anteriori alla sua stessa introduzione.
Motivo che ha trovato accoglimento in sede di legittimità, nei termini e limiti sopra indicati dalla Suprema corte.
Gli Ermellini, nel ricostruire la vicenda in parola, hanno fatto presente che, a fronte di un tributo introdotto nel sistema fiscale nel 1998, gli importi corrisposti nel 2001 e nel 2008 dall'Università a titolo di differenze retributive - e ciò all'esito di un lungo contenzioso - afferivano ad annualità decorrenti dal 1968.
Si trattava, quindi, in gran parte, di differenze retributive relative ad un periodo ben anteriore all'epoca di introduzione dell'Irap.
Da qui l'enunciazione del richiamato principio di diritto.
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