ANF e Assegno Ordinario, modalità di erogazione

Pubblicato il 22 luglio 2020

A seguito della previsione di cui all'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo novellato dall'art. 68, Decreto Rilancio, la circolare INPS 20 luglio 2020, n. 88, illustra la corretta modalità di erogazione degli assegni nucleo familiare ai beneficiari di Assegno Ordinario del Fondo di integrazione salariale.

Ai sensi della predetta normativa, ai soggetti beneficiari dell'assegno ordinario, concesso a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, spetta l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in relazione al periodo di paga adottato ed alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

In particolare, ai fini dell'erogazione, se il pagamento dell'assegno ordinario avviene a conguaglio rispetto alla contribuzione dovuta dall'impresa, le aziende potranno provvedere al pagamento della prestazione accessoria ANF conguagliandola sul modello DM10. Diversamente, ove l'assegno ordinario venga corrisposto con pagamento diretto dell'Istituto previdenziale, i datori di lavoro dovranno correttamente compilare il modello SR41 riportando, nell'apposito campo, la somma spettante al lavoratore a titolo di assegni per il nucleo familiare.

Altresì, le predette istruzioni amministrative precisano che, ove l'erogazione dell'assegno ordinario sia già avvenuta alla data di pubblicazione della circolare, si potranno avere tre distinti casi:

  1. i datori di lavoro che hanno operato con il sistema a conguaglio potranno corrispondere la prestazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare mediante compensazione sul modello DM10 indicando opportunamente la corresponsione degli "arretrati";
  2. i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario dovranno presentare un'ulteriore modello SR41 indicando le somme spettanti a titolo di ANF, anche contestualmente a quelli del mese corrente, indicando nel "campo tipo integrazione", il codice "4";
  3. i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già provveduto al pagamento ed al relativo conguaglio delle prestazione familiare dovranno ad effettuare le dovute rettifiche al fine di consentire la corretta imputazione contabile. 
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