Conferimento di incarichi dirigenziali nell’Avvocatura civica, senza vincolo di esclusività. Il che risulta compatibile con l’iscrizione nell'Elenco speciale degli avvocati dipendenti pubblici e con il mantenimento dello ius postulandi.
E’ questa la posizione ribadita dall’Associazione nazionale comuni italiani – tramite lettera inviata al Ministro della funzione pubblica Marianna Madia - in risposta alla nota del 28 febbraio 2017, con cui il Consiglio nazionale forense ha fornito la propria interpretazione circa il rapporto tra la Legge 247/2012, art. 23 (Legge forense) e la previsione di cui alla Legge n. 208/2015, art 1, comma 221 (Legge di stabilità 2016).
In particolare, nella suddetta nota, si ribadisce, il Cnf sosteneva che il vincolo di esclusività nell'Avvocatura civica – essendo la Legge forense speciale rispetto a quella di Stabilità 2016 – fosse condizione essenziale per l’iscrizione degli avvocati comunali nei suddetti Elenchi speciali allegati agli Albi.
Posizione tuttavia ritenuta inaccettabile dall’Anci, che proprio per questo ha chiesto un chiarimento da parte del Ministro Madia, attraverso una circolare interpretativa o una norma correttiva della Manovra 2016.
L’interpretazione fornita dal Cnf – sostiene l’Anci per il tramite del suo Presidente – conduce innanzitutto ad una sostanziale disapplicazione del cit. comma 221 Legge Stabilità.
Per di più non tiene conto dell’attuale riduzione di organico e del contenimento di spese per il personale negli enti pubblici; sicché per molti Comuni, a volte, l’unica possibilità di mantenere in essere l’Avvocatura, è quella di attribuire al Dirigente avvocato anche compiti ulteriori, pur nella piena autonomia dell’ufficio legale.
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