Anche se il clandestino acconsente alle pericolose modalità del viaggio l’organizzatore è comunque responsabile per la sua morte

Pubblicato il 26 maggio 2012 Con sentenza n. 20245 del 2012, la Quarta sezione penale di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un uomo che organizzava, dietro compenso, viaggi per clandestini, dal porto di Livorno a quello di Montreal, chiudendo i passeggeri all’interno di containers che potevano essere aperti solo dall’esterno.

In uno di detti viaggi, due clandestini erano morti all’interno del container per cause ancora da accertare.

La Corte, nella specie, ha ritenuto corretta la decisione con cui era stata esclusa “ogni valenza” rispetto al “consenso delle vittime a quelle peculiari e pericolose modalità di emigrazione”, al loro confinamento, cioè, nei container, utile per sfuggire al controllo.

Secondo i giudici di legittimità, l’evento della morte aveva seguito la più elementare logica della prevedibilità “sicchè la colpa dell'imputato, che peraltro si esplicò anche nella fase induttiva a quel tipo di emigrazione clandestina oltre che in quella esecutiva, fu davvero enorme tanto da rasentare la colpa cosciente che, comunque, è stata esclusa e si pose come causa diretta delle morti".
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