Grazie ai decreti attuativi della Finanziaria, per la prima volta da quest’anno le imprese potranno misurarsi con una detrazione d’imposta del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La novità del bonus “energia” è che esso si estende anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Il bonus in questione, infatti, rappresenta una modalità di fruizione di un’agevolazione non frequente per le società, che finora risultavano infatti destinatarie di crediti d’imposta. Di conseguenza, per fruire al meglio delle riduzioni Ires occorre, in primo luogo, avere capienza nell’imposta. All’agevolazione Ires e Irpef del 55% delle spese fino ad un massimo di 100mila euro, si aggiunge anche quella del 20% per chi investe, sempre con il fine di risparmiare energia, in “inverter” (variatori di velocità) o in motori a elevata efficienza (per lo più, quindi, imprese). Tra le persone fisiche possono fruire dello sconto anche i titolari di un diritto reale sul bene (es. usufruttuario), l’inquilino o il comodatario e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Il bonus riguarda esclusivamente interventi su edifici o unità immobiliari “esistenti” - e non anche quelli effettuati durante la costruzione ex novo – di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Le detrazioni Ires competono per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. i decreti attuativi tengono opportunamente conto dei soggetti con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare. Al riguardo, è bene ricordare che le detrazioni spettano anche in caso di eventuali cessazioni dell’attività prima della naturale chiusura del predetto periodo d’imposta.
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