Anche il consumo Enel fornisce elementi per l'accertamento

Pubblicato il 01 novembre 2011 Con sentenza n. 22242 del 26 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo un accertamento induttivo sui redditi di un piccolo artigiano che non aveva presentato la dichiarazione adducendo di aver interrotto ogni attività per problemi di salute.

In particolare, l'accertamento era scaturito sulla base della constatazione che i consumi di energia elettrica rimasti inalterati rispetto ai vecchi standard.

Nella determinazione del reddito complessivo del contribuente che non abbia presentato alcuna dichiarazione – si legge nel testo della decisione –  l'Ufficio può fare ricorso al metodo induttivo, “anche avvalendosi di presunzioni c.d. supersemplici cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del dpr n. 600 del 1973 che determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio”.
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