Con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.
Sottolinea il Ministero che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cassa Integrazione in deroga è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda, come previsto dal D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014.
Particolare attenzione viene, inoltre, posta agli apprendisti, in relazione ai quali viene specificato che quelli assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di:
Le altre tipologie di apprendisti e gli apprendisti assunti contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs n. 148/2015 sono, invece, destinatari di CIG in deroga.
La circolare si sofferma, inoltre, su:
Conclude la circolare ministeriale n. 4/2016, ricordando che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 304, Legge n. 208/2015), oltre a stanziare ulteriori fondi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ha dettato disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Più nello specifico la norma prevede che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".