Il c.d. correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha apportato rilevanti modifiche relative agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, più nello specifico, in materia di CIGO, CIGS, contratti di solidarietà espansiva, accordi riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale ed imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. E’ stato, inoltre, previsto un incremento della NASpI, per il 2016, per i lavoratori stagionali occupati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. |
Il D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 (c.d. correttivo al Jobs Act) ha, tra le altre cose, apportato modifiche rilevanti al Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ed alla NASpI per gli stagionali.
Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa deve presentare telematicamente all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Tuttavia, grazie al correttivo, sono escluse le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica, invece, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
n.b.: le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. |
Novità sono intervenute anche per il procedimento per la CIGS la cui domanda di concessione va presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.
Nel caso di specie, adesso, la sospensione o la riduzione dell'orario come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
n.b.: per la CIGS, la sospensione o la riduzione dell'orario come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. |
I contratti di solidarietà in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
Nel caso di specie, ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro è tenuto ad integrare tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria.
Inoltre:
n.b.: i contratti di solidarietà in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, purché la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. |
Il nuovo comma 4-bis, art. 42, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, ed il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può, altresì, essere concessa, a domanda, la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.
n.b.: per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, può a domanda essere concessa la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario per massimo 24 mesi. |
Previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione, può, inoltre, essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
L’impresa, per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
n.b.: alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga, in misura non superiore al 50% delle risorse alle stesse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota. disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma.
In alternativa le Regioni e le Province autonome possono destinare le risorse attribuitegli ad azioni di politica attiva del lavoro.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Stante quanto sopra, il correttivo al Jobs Act ha previsto che, per quanto concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata con i criteri ordinari, sia inferiore alla durata ottenuta computando i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione - ad eccezione di mini-ASpI e di NASpI - fruite negli ultimi quattro anni, allora la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane.
In ogni caso, la durata della NASpI non può superare il limite massimo di quattro mesi.
n.b.: il Legislatore ha previsto per il 2016 un incremento della NASpI per i lavoratori stagionali occupati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. |
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 148/2015 D.Lgs. n. 185/2016 |
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