Ammortamenti ante svalutazioni per i soggetti Ias
Pubblicato il 04 gennaio 2010
Data la regola prevista all’articolo 101 del Tuir, che contempla il trattamento Ires degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali oggetto di svalutazione contabile in bilancio e riprese a tassazione, ci si deve chiedere se essendo stata introdotta una specifica norma applicabile ai soggetti Ias, sia legittimo o meno, dedurre gli ammortamenti computati con riferimento al valore dell’immobilizzazione materiale come risultava prima della svalutazione operata all’atto della rideterminazione del netto patrimoniale. Secondo alcune autorevoli opinioni sembrerebbe possibile dedurre, nei limiti degli importi fiscalmente ammessi, ammortamenti computati con riferimento al valore delle immobilizzazioni immateriali ante svalutazione e, quindi, in misura superiore a quella degli ammortamenti civilistici che, invece, sono computati sui valori calcolati dopo la svalutazione.