L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 198 del 1° agosto 2007 – sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 19 della legge n. 1161/71, ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria può concedere alle p.a. l’esonero dall’obbligo di prestare le cauzioni a garanzia dell’imposta di fabbricazione, dell’imposta erariale di consumo e dei diritti erariali in genere. L’Agenzia ha chiarito che queste disposizioni sono estese anche al procedimento del rimborso dell’Iva, come peraltro già precisato nella risoluzione n. 141 del 5 giugno 2005.
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