Secondo la Corte di cassazione, l’art. 74-bis del DPR n. 633/72 si applica anche alle imprese in amministrazione straordinaria.
Si tratta della previsione secondo cui, “per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina”.
Il commissario straordinario, ciò posto, è tenuto ad applicare, in virtù del principio di universalità oggettiva e del conseguente spossessamento del debitore insolvente, l’art. 74-bis mentre il credito del Fisco, sia esso concorsuale o prededucibile, va sottoposto, in base al principio di universalità soggettiva, al procedimento di accertamento del passivo.
E’ quanto sostenuto dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 25897 del 16 novembre 2020, a conferma della decisione con cui la CTR aveva dichiarato la nullità delle iscrizioni a ruolo da cui erano scaturite due cartelle di pagamento notificate ad una società in amministrazione straordinaria.
Il commissario straordinario di questa aveva presentato la dichiarazione Iva ex art. 74-bis nella quale aveva evidenziato il debito Iva scaturente dalle operazioni compiute nella frazione di anno antecedente all’ammissione alla procedura.
In esito all’esame della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria aveva provveduto alla menzionata iscrizione a ruolo e conseguente emissione di cartelle esattoriali.
Cartelle che erano state annullate dalla Commissione tributaria regionale: i giudici di secondo grado, in particolare, avevano ritenuto che l’art. 74-bis del DPR n. 633/72 si applicasse anche alle imprese in amministrazione straordinaria, di tal ché la pretesa concernente la somma dichiarata ex art. 74-bis in relazione alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria andava considerata debito della società, e, in quanto tale, titolo per l’insinuazione al passivo.
Nel confermare la decisione di gravame, la Corte di legittimità ha enunciato apposito principio di diritto: in tema di Iva, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e soggettiva che la contrassegnano, comporta l’applicabilità, perché compatibile, dell’art. 74-bis del DPR n. 633/72.
L’Agenzia, quindi, deve insinuarsi al passivo in relazione ai crediti vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura.
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