Non si può escludere che, in circostanza particolarmente stringenti ed eccezionalmente gravi, il giudice tutelare possa imporre al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto di contrarre matrimonio.
Questo, sempre che ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato e alla luce dell’interesse protetto.
Tuttavia, se il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto solo nell’interesse del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non possa poi essere invalidato se non in funzione della soddisfazione del suo interesse e non di quello relativo all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, ovvero, tantomeno, all’interesse di terzi.
A maggior ragione, è da escludere che i terzi – come nel caso dei figli dell’amministrato – possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’articolo 119 c.c., nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno, in assenza di un divieto di matrimonio adottato dal giudice tutelare.
L’eventuale impugnazione di questi soggetti, ossia, può essere proposta solo nell'ipotesi in cui il giudice tutelare abbia adottato il citato provvedimento di divieto e, in ogni caso, esclusivamente se l'annullamento è nell'interesse dell'amministrato.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 11536 dell’11 maggio 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".