Amministratori di Snc, prescrizione sospesa

Pubblicato il 12 dicembre 2015

La sospensione della prescrizione per gli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori in carica deve essere prevista anche nelle Snc.

Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 262/15 depositata l'11 dicembre, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2941, n. 7 del Codice civile, nella parte in cui non prevede l'equiparazione, a questi effetti, di tutte le società commerciali. E di conseguenza non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Contrasto con il principio di uguaglianza

La Consulta ha ritenuto che le società di persone, per l'azione di responsabilità contro gli amministratori, non devono essere trattate diversamente dalle società di capitali.

In caso contrario, “il contrasto con il principio di eguaglianza appare stridente, in particolare, nella comparazione tra la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, assoggettata alle disposizioni della società in nome collettivo compatibili con il tipo sociale. Pur accomunate da una disciplina omogenea nei suoi tratti salienti, tali società differiscono nel regime di sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità. Si tratta di una disparità di trattamento priva di una giustificazione plausibile”.

Pertanto, la Corte Costituzionale ritiene che anche nel caso delle Snc, i cinque anni della prescrizione dell'azione di responsabilità, non si contano per tutto il periodo in cui l'amministratore incolpato ricopre la sua carica.

Secondo la Consulta “durante la carica degli amministratori è più difficile per la società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità”.

Di fatto, non essendovi differenza tra il possibile contrasto che si può generare tra società e amministratori, sia per le società di capitali sia per quelle di persone, per la Consulta “la personalità giuridica non configura un elemento qualificante e idoneo a tracciare un discrimine ragionevole tra le diverse società”.

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