Il compenso degli amministratori giudiziari in caso di incarichi esauriti o conclusi prima che fosse istituito l'albo degli amministratori giudiziari è al centro dell’ordinanza n. 21592 del 22 agosto 2019 emessa dalla Corte di Cassazione.
Anche la gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario è configurabile come un’attività di carattere professionale. Per l’analogia della materia anche ai dottori commercialisti si applicano i criteri previsti per gli avvocati.
Come quella svolta in sede di difesa in giudizio da parte dell’avvocato, la tariffa per la liquidazione del commercialista, pertanto, è quella dei professionisti. Le tabelle sono quelle in vigore a fine attività, anche se durante la stessa i criteri siano cambiati.
Nel caso di specie, il ricorrente che aveva amministrato dei beni messi sotto sequestro dal 2009 al 2013, non andava liquidato seguendo le tabelle della legge 575/65, in vigore prima dell’introduzione del Codice antimafia (Dlgs 159/2011), ma in base alle tabelle del Dm 140/2012.
Il rinvio a tariffe e usi locali della legge 575/65, infatti, è riservato alle ipotesi in cui sia stato nominato come amministratore un soggetto che non esercita un’attività professionale.
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