Un soggetto che è amministratore di una società può instaurare un lavoro di tipo subordinato con la medesima compagine sociale, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali?
Le precisazioni, fornite dall’INPS con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, si rendono necessarie al fine di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti e definire i principi di base espressi in materia con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell’ente.
Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso collegato alla prestazione stessa”.
Verso i terzi, infatti, ciò che assume rilevanza è solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica e, dunque, nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone, anche di lavoro subordinato.
In altri termini, l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta la possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente.
Tuttavia, precisa l’INPS, non basta l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato. Infatti è necessario accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione.
In tali casi, quindi, l’amministratore ha l’onere di provare in modo certo gli elementi tipici qualificanti del rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod.civ.), che consistono nell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Infine, l’INPS individua alcune condizioni ai fini della valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato. In particolare è necessario che:
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