L’attività di amministrazione condominiale, svolta tramite una società in nome collettivo, ricade nell’ambito della Gestione commercianti Inps e non in quella della Gestione separata per professioni non ordinistiche.
Con ordinanza n. 21900 del 7 settembre 2018, la Corte di cassazione si occupa dell’individuazione dell’esatta Gestione Inps alla quale deve essere iscritto un amministratore condominiale che svolge l’attività avvalendosi di una società in nome collettivo, a cui partecipa solo la moglie, senza ausilio di dipendenti.
L’amministratore ha impugnato due cartelle esattoriali aventi ad oggetto un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi alla gestione commerciale. Secondo l’amministratore è errato l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti in quanto la sua attività esula dalla natura commerciale, rientrando, invece, tra le attività di natura professionale ed intellettuale.
La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso. Infatti, è richiesta l’iscrizione alla Gestione commercianti Inps per l’esercizio di un’attività commerciale, la cui gestione sia esercitata come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società a responsabilità limitata.
Dai fatti è emerso che l’amministratore non svolgeva solamente attività professionale ma anche imprenditoriale, per il fatto che era tramite la società che assumeva gli incarichi di amministratore di condominio.
A nulla rileva che nella società vi partecipassero solo l’amministratore e la moglie, senza dipendenti, in quanto riveste importanza il fatto che l’attività di amministrazione condominiale fosse espletata attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale.
In definitiva, è esclusa la contribuzione alla Gestione separata dei professionisti senza ordine.
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