Ammanchi di cassa deducibili dalla base imponibile Ires e Irap se fisiologici e inevitabili

Pubblicato il 23 giugno 2010

Con risoluzione n. 54 del 22 giugno 2010, l’Amministrazione finanziaria risponde ad un quesito che interessa alcune imprese operanti nel settore della grande distribuzione. La questione riguarda le differenze di cassa che si manifestano a consuntivo, cioè in occasione dei controlli interni di gestione oppure di terzi, e per le quali non è possibile in alcun modo giustificare o documentare le circostanze che le hanno generate. Diversamente, sono documentabili le verifiche effettuate a posteriori, eseguite in occasione dei controlli che evidenziano i suddetti ammanchi.

La società istante ha esposto interpello per sapere se le differenze tra i valori di cassa effettivamente disponibili e le corrispondenti rilevazioni contabili eseguite a monte dall'impresa possano assumere rilevanza fiscale ai fini della determinazione dell'imponibile Ires e Irap, nel caso specifico in cui esse derivino da minimi arrotondamenti (per mancanza di spiccioli); errori commessi nel maneggiare i valori in cassa; errori compiuti nel registrare transazioni, piccoli furti.

Secondo l’istante, nei casi prospettati sembrano ricorrere tutti gli elementi necessari per poter qualificare le differenze di cassa di segno negativo quali oneri rilevanti ai fini dell’Ires e dell’Irap.

L’agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in oggetto, appoggia la tesi dell’istante riguardo alla riconducibilità delle differenze di cassa alla disciplina prevista dall’articolo 101 del Tuir. In particolare, per le imprese della grande distribuzione, il Fisco evidenzia l’importanza che hanno le movimentazioni di cassa che costituiscono operazioni tipiche ed indispensabili, dato l’elevato numero di transazioni eseguite. Di conseguenza, è impossibile ricondurre gli eventuali ammanchi a situazioni specifiche e documentabili, tanto meno imputabili a delle scelte specifiche dell’imprenditore. Dunque, è possibile concludere che per le aziende che operano nel settore della grande distribuzione il verificarsi delle suddette differenze di cassa è fisiologico e strettamente collegato all’attività svolta.

Da ciò la conclusione della risoluzione n. 54/E/2010, con cui l'Agenzia fiscale ritiene che “le differenze inventariali emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuate a posteriori dall’impresa possano essere considerate fiscalmente deducibili quando le stesse risultano inevitabili, fisiologiche e connaturate all’attività svolta dall’impresa”. Cioè, la deducibilità delle suddette differenze deve essere valutata concretamente nell’ambito di un’analisi generale dell’intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi forniti dallo stesso, delle caratteristiche gestionali e della particolarità del processo commerciale dell’impresa.

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