Alternanza scuola-lavoro Esonero contributivo

Pubblicato il 13 dicembre 2016

La Manovra finanziaria per il 2017, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", è stata approvata definitivamente dal Senato nella seduta di mercoledì 7 dicembre ed ora attende la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. L'entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2017.

I Consulenti del lavoro si soffermano, nello specifico, sulle misure a sostegno dell'occupazione con particolare attenzione alle assunzioni di giovani, come, per esempio, l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, che è disciplinato nei commi da 308 a 313 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017.

Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro

Il comma 308 introduce l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Rientrano nel beneficio i contratti stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Nello specifico, oggetto dell’esonero sono i contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; mentre, ne sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Beneficiari

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Dotazione finanziaria

Lo sgravio è riconosciuto nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua.

Il suddetto contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022.

La misura è sperimentale per i primi due anni, durante i quali è previsto un monitoraggio dell'andamento e dei risultati.

È disciplinato, inoltre, che qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.

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