Allevamenti ittici, reddito “acquatico”

Pubblicato il 20 dicembre 2006

L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 142 del 19 dicembre 2006 – risolve un complicato problema riguardante la determinazione del reddito in base alle rendite catastali da parte delle imprese di allevamento di pesce, quando la superficie acquatica non è ben individuabile, mancando ad esempio una recinzione o altri elementi di delimitazione. Secondo le disposizioni del Dl 106/2005, convertito nella legge 156/2005, dal 1° gennaio 2006 le superfici acquatiche, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di proprietà demaniale, sono tassate in base ai redditi dominicale e agrario. Per la determinazione di tali redditi è applicabile la tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza. Questa disposizione, di fatto, ha esteso la tassazione catastale anche alle superfici acquatiche demaniali, coltivate per l’allevamento ittico; attività che prima, invece, in assenza dell’iscrizione catastale, rientravano nel reddito d’impresa. L’Agenzia, nel rispondere al quesito posto da una cooperativa circa il criterio di imputazione del reddito catastale in presenza di una superficie acquatica, ottenuta in concessione e suddivisa ai propri soci, afferma che il socio subassegnatario può attribuirsi il reddito agrario corrispondente alla superficie acquatica ottenuta e coltivata. Ovviamente i soci devono essere esercenti l’attività di allevamento e, quindi, essere titolari di partita Iva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy