Alle S.U. la questione sui poteri del giudice in caso di adesione dell'avvocato allo sciopero

Pubblicato il 21 dicembre 2013 La Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con ordinanza n. 51524 del 20 dicembre 2013, ha investito le Sezioni unite civili della questione relativa al codice di autoregolamentazione delle udienza degli avvocati demandando al supremo collegio di legittimità di definire “se anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice – in caso di adesione del difensore all'astensione proclamata dall'associazione di categoria – di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto”.

La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia in cui l'organo giudicante nel merito aveva deciso di non rinviare un procedimento per bancarotta nonostante il difensore dell'imputato avesse aderito ad un'astensione dalle udienze.
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