Alle Sezioni unite la nullità da omesso avvertimento in sede di alcoltest
Pubblicato il 22 ottobre 2014
La Quarta sezione penale della Cassazione, con
ordinanza n. 43847 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto opportuno, “
in considerazione della possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto” rimettere
alle Sezioni unite la questione relativa all'
accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol nel caso di
mancato avvertimento, alla persona da sottoporre al controllo dell'alcoltest,
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
In particolare, viene chiesto al Supremo Collegio di esprimersi sulla
nullità che discende da tale omesso avvertimento, se, ossia, la medesima possa ritenersi
sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto ovvero
immediatamente dopo ai sensi dell'articolo 182, comma 2 del Codice di procedura penale.
Da precisare, altresì,
nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza,
entro quale termine e
con quali mezzi la nullità possa essere
eccepita.