Alle Sezioni unite la nullità da omesso avvertimento in sede di alcoltest

Pubblicato il 22 ottobre 2014 La Quarta sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 43847 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto opportuno, “in considerazione della possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto” rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol nel caso di mancato avvertimento, alla persona da sottoporre al controllo dell'alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In particolare, viene chiesto al Supremo Collegio di esprimersi sulla nullità che discende da tale omesso avvertimento, se, ossia, la medesima possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'articolo 182, comma 2 del Codice di procedura penale.

Da precisare, altresì, nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza, entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy