Alle Casse la facoltà di cumulo

Pubblicato il 11 dicembre 2008 Dal 1° gennaio 2009 sarà operativa per i fondi pensionistici della previdenza pubblica l’abolizione del divieto di cumulo per le pensioni di anzianità retributive e per quelle di vecchiaia contributive (legge 133/2008). Ma la liberalizzazione del cumulo tra redditi di lavoro e da pensione non si estende alle Casse dei professionisti che, come enti privati, continuano ad applicare la loro disciplina. Le Casse che hanno autonomia, ex Dlgs 509/1994, anche se non sono obbligate ad adeguarsi alla legge 133/08 possono deliberare il recepimento delle norme. Tuttavia alcune Casse, come quelle degli avvocati, degli ingegneri e dei consulenti del lavoro, devono considerare l’ostacolo del regime di incompatibilità che impone la cancellazione dall’Albo per i titolari del trattamento di anzianità. Al contrario, altre Casse hanno rimosso tale vincolo a seguito dell’intervento della Corte costituzionale: per i ragionieri l’eliminazione dell’incompatibilità è avvenuta dopo la sentenza 437/02 e per i geometri dopo la sentenza 137/06. Comprensibilmente le Casse non potendo contare sul deterrente della cancellazione per scoraggiare il ritiro anticipato hanno introdotto misure drastiche di decurtazione della quota di pensione.
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