In caso di contratto a chiamata, laddove il lavoratore sia stato assunto prima della recente riforma Fornero (L. 92/12) nel rispetto dei limiti soggettivi e tale contratto abbia una scadenza successiva all'entrata in vigore della L. 92/12, per poter esserci una proroga, i requisiti soggettivi devono essere posseduti secondo quanto indicato dalla legge vigente alla data dell'accordo di proroga stesso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".