Alla guardia giurata la ditta paga le ferite
Pubblicato il 14 luglio 2008
La sentenza n.
1837 del 2008, emessa dalla sezione Lavoro della Cassazione, ha chiarito che se una guardia giurata che volontariamente non indossa il giubbotto antiproiettile viene ferita gravemente durante una rapina l’istituto di vigilanza presso il quale lavora dovrà rispondere del danno. La decisione muove dal fatto che l’impossibilità di evitare l’evento, invocata nel ricorso dal datore, presuppone che vi sia stata l’osservanza delle prescrizioni normative dirette ad evitare l’accaduto e che l’omissione del lavoratore costituisca di per sé la sola causa sufficiente a determinarlo. Ma, nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte mancavano entrambi i presupposti. Il lavoratore deve, infatti, essere informato e formato dal datore sulle necessità di collaborazione e sulle conseguenze delle omissioni. Inoltre, nel caso il dipendente svolga un’attività quotidiana il controllo deve essere continuo. Non basta, dunque, che il datore dimostri di aver dotato i dipendenti dei giubbotti e, nei giorni che hanno preceduto l’incidente, di aver invitato il lavoratore, poi ferito, ad indossare quello a lui assegnato, visto che dopo le ferie non lo aveva ritirato. Infine, al lavoratore è stato riconosciuto solo il concorso di colpa.