Alla Consulta il vaglio sulle norme che equiparano droghe leggere e droghe pesanti
Pubblicato il 12 giugno 2013
La Corte di cassazione, con ordinanza n.
25554 dell'11 giugno 2013, ha rimesso dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che avevano portato all'approvazione, nel 2006, della Legge Fini/Giovanardi (Legge n. 49/2006) modificativa del Testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al Dpr n. 309/1990. Al vaglio costituzionale verranno sottoposte le norme che parificano, ai fini sanzionatori, droghe pesanti e leggere in considerazione del “
profilo dell'estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione all'oggetto, alle finalità e alla ratio dell'originale contenuto del decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”.
In particolare, la Terza sezione penale di Cassazione ha riconosciuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all’articolo 4-bis del Decreto-legge n. 272/2005, nella parte modificativa dell’articolo 73 del Testo unico sulla sostanze stupefacenti con cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell’articolo 73, vengono sottoposte alle stesse sanzioni le condotte relative a sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente articolo 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, con conseguente elevazione delle sanzioni per le prime; altra disposizione censurata è quella che si evince all’articolo 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo Decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli articoli 13 e 14 del Dpr 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle.