Alcune novità in materia di revisione legale dei bilanci annuali e consolidati in vigore già dal 2010
Pubblicato il 31 gennaio 2011
Il decreto legislativo n. 39/2010 ha cambiato il rapporto tra revisori legali e piccole e medie imprese, grazie ad alcuni interventi in materia di governance societaria, necessari per realizzare il coordinamento tra l’attività di revisione e il governo societario e all’introduzione di numerose e rilevanti novità in tema di revisione legale dei conti. Il decreto, infatti, modifica alcuni articoli del Codice civile in materia di revisione legale dei conti. Tuttavia, la piena operatività di molte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è subordinata all’emanazione, da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze e della Consob, di appositi regolamenti attuativi.
Nonostante ciò, vi sono alcune disposizioni di immediata applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ciò vuol dire che già dal 2010 il rapporto tra revisore e società controllata diventa molto più formale, dato che il decreto legislativo è in vigore proprio dal 7 aprile dello scorso anno.
Secondo le nuove disposizioni, la revisione legale può essere esercitata solo dai soggetti iscritti nel Registro unico dei revisori legali e delle società di revisione legale. In via transitoria, la revisione può essere svolta da chi è già iscritto nel registro dei revisori contabili e dalle società iscritte nell’albo. Quando la riforma sarà completamente attuata, potranno essere iscritti nel registro dei revisori solo coloro che saranno in possesso dei requisiti di onorabilità, che avranno svolto il tirocinio triennale e che avranno superato l’esame di idoneità professionale.
I revisori, a loro volta, sono soggetti ad un controllo di qualità sull’attività svolta. Il controllo viene effettuato ogni sei anni, ogni tre se l’azione di controllo legale viene svolta su enti di interesse pubblico. Il controllo di qualità si basa sulla verifica dei documenti di revisione selezionati e consiste: nella valutazione della conformità ai principi di revisione; nel valutare i requisiti di indipendenza del revisore; nel valutare la quantità e qualità delle risorse impiegate nell’attività di revisione; nel valutare la congruità dei corrispettivi.
Scopo del controllo di qualità è quello di consentire al controllore la verifica a distanza di tempo. Con la riforma attuata dal Dlgs n. 39/2010, nel rapporto tra società revisionate e revisori si inserisce un nuovo soggetto: colui che deve effettuare il controllo di qualità sull’attività svolta dai revisori. Di qui, si comprende la maggiore richiesta di dati e documenti - più formale rispetto al passato - che il revisore effettua in sede di controllo. Questa è in funzione del successivo controllo a cui saranno soggetti i revisori legali stessi e non della mancanza di fiducia nei loro confronti.