Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 43357 del 27 ottobre 2015 - i risultati forniti dall’etilometro a riscontro dello stato alterato del conducente sono utilizzabili per affermare la responsabilità del medesimo per guida in stato di ebbrezza anche nell’ipotesi di scontrino riportante la dicitura “volume insufficiente”.
Ed infatti, premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue l’emissione dello scontrino con la citata dicitura ma con indicazione del tasso alcolemico, in assenza di fattori condizionanti l’emissione dell’aria - quali ad esempio patologie che incidano sulla capacità respiratoria - non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame di alcoltest inattendibile.
Nella descritta situazione, ossia, o gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato secondo l’esito del test effettuato, oppure conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’articolo 186, comma 7 del Codice della strada, in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento.
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