Albo unico "equivoco" sulle cause in Cassazione

Pubblicato il 21 giugno 2005

L'articolo 1, comma 3, lettera g) del decreto legislativo attuativo dell'Albo unico di dottori commercialisti e ragionieri riconosce agli iscritti, nella Sezione A Commercialisti, la competenza ad esercitare l'assistenza tecnica nel contenzioso tributario davanti al giudice ordinario. L'articolo 365 del Codice di procedura civile riserva, invece, esclusivamente all'Avvocato iscritto nell'apposito Albo la difesa dinanzi alla Cassazione. Discutendosi, in Corte di cassazione, esclusivamente di leggi, non vi sono aspetti tecnici che richiedano la presenza di un professionista diverso dall'Avvocato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Assunzione di beneficiari di ADI e SFL: come fare domanda di esonero all’INPS

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy