L'articolo 1, comma 3, lettera g) del decreto legislativo attuativo dell'Albo unico di dottori commercialisti e ragionieri riconosce agli iscritti, nella Sezione A Commercialisti, la competenza ad esercitare l'assistenza tecnica nel contenzioso tributario davanti al giudice ordinario. L'articolo 365 del Codice di procedura civile riserva, invece, esclusivamente all'Avvocato iscritto nell'apposito Albo la difesa dinanzi alla Cassazione. Discutendosi, in Corte di cassazione, esclusivamente di leggi, non vi sono aspetti tecnici che richiedano la presenza di un professionista diverso dall'Avvocato.
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