Nelle STP, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Pertanto, non possono essere accolte le domande d’iscrizione nella sezione speciale dell’albo se presentate da società tra professionisti che non possiedono la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote.
E’ quanto rappresentato nell’informativa Cndcec n. 85 del 5 novembre 2018, facendo presente quanto deciso dal tribunale di Treviso, con ordinanza depositata il 20 settembre 2018.
Con vari Pronto Ordini il Cndcec ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b) della L. 183/2011, è possibile procedere all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo delle STP solo se è presente, per teste e per quote societarie, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti.
Avverso una decisione di diniego di iscrizione, è stato presentato ricorso al tribunale di Treviso, il quale lo ha respinto sostenendo che “il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna”.
Pertanto i soci professionisti devono possedere la maggioranza del capitale sociale ed essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere dal metodo di voto (per quote o per teste).
In assenza di tali numeri, il Cndcec non può accogliere le domande di iscrizione.
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