Albi avvocati solo telematici

Pubblicato il 13 settembre 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016 è stato pubblicato il regolamento con le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.

Il testo, contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 178 del 16 agosto 2016, si occupa anche di modalità di iscrizione di trasferimento e di cancellazione dai vari albi, registro e elenchi degli Ordini forensi, nonché di impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine.

Albi, registri ed elenchi online

Sulla base delle nuove disposizioni, gli albi, il registro e gli elenchi degli Ordini forensi saranno tenuti esclusivamente con modalità informatiche, con utilizzazione del sistema informatico centrale.

I Consigli dell'ordine che già dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi potranno continuare ad avvalersene, a condizione che tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte nel decreto con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale.

I Consigli che, per contro, non dispongono di sistemi informatici si avvarranno esclusivamente del sistema informatico centrale. 

Sistema informatico centrale entro 24 mesi

Ai sensi del Decreto n. 178/2016, il sistema informatico centrale dovrà essere realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (27 settembre 2016); entro dodici mesi, poi, dovranno essere adottate, sempre dal Cnf, le relative specifiche tecniche. 

Della piena operatività del sistema informatico centrale verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti del Consiglio nazionale forense e degli ordini territoriali.

Viene quindi specificato che da tale data acquisteranno pienamente efficacia tutte le disposizioni sulla tenuta e revisione online degli albi, dei registri e degli elenchi.

Si rammenta che il testo del Decreto in oggetto ha ricevuto parere favorevole da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giustizia. Banca dati aste giudiziarie (BDAG) al via

29/10/2024

Subentro nell'appalto: senza discontinuità è trasferimento d'azienda

29/10/2024

Legge Bilancio 2025: rappresentante Mef nelle società destinatarie di contributi pubblici

29/10/2024

Intercettazioni: limite di 45 giorni escluso per reati del Codice Rosso

29/10/2024

Valore dei titoli di Stato in Anagrafe tributaria

29/10/2024

Pubblicato il terzo rapporto INPS sulle pensioni pagate all’estero

29/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy