Albergo con Tarsu da civile abitazione
Pubblicato il 16 giugno 2008
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza
252/4/08, ha annullato l’atto impositivo con cui un Comune del Salento chiedeva ad un’impresa alberghiera la corresponsione di una tassa sui rifiuti maggiore. La pronuncia spiega che la Tarsu sulle attività alberghiere deve essere corrisposta al comune con le stesse tariffe delle civili abitazioni. Anche nella risoluzione 55/E/1997 è chiarito che nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna i Comuni devono tener conto della disposizione contenuta nell’articolo 68, comma 2, del dlgs 507/93 in cui è stabilita un’unica classificazione tariffaria a proposito dei “locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”.