Si arricchisce la normativa che riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (articolo 10, DL 83/2014).
L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del direttore n. 2016/6743 del 14 gennaio 2016, previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto attuativo 7 maggio 2015, detta le modalità e i termini di fruizione del bonus fiscale a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data indicata.
La normativa dovrà, comunque, ancora completarsi visto che, al momento, non è stato ancora istituito il codice tributo del credito, da indicare in F24 per la compensazione e per il quale si dovrà attendere una risoluzione delle Entrate.
Il provvedimento n. 2016/6743 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Si resta in attesa del codice tributo, da indicare nel modello F24, per la fruizione del credito d'imposta e delle istruzioni agenziali per la compilazione del modello stesso.
Il Ministero dei beni culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse. Si attendono le istruzioni operative per tali comunicazioni.
Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero stesso in merito alle aziende beneficiarie e all'importo del bonus concesso, effettuerà controlli automatizzati.
Se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, oppure nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti in esso contenuti si considereranno non effettuati.
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