La Suprema corte di Cassazione, con sentenza n. 3111 del 13 febbraio 2006, ha stabilito che gli avvisi di accertamento debbano contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle aliquote applicate anche quando l’accertamento é notificato al sostituto d’imposta, che fruisce di pari diritto del sostituito al controllo dell’operato dell’Amministrazione finanziaria. Chiunque sia il destinatario dell’avviso, dunque, dev’essere adeguatamente informato. Viola il principio di chiarezza e precisione delle indicazioni, base del precetto contenuto nell’articolo 42 del Dpr n. 600/73, che detta le regole per l’accertamento, anche l’avviso che non riporti l’aliquota applicata, ma che contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima.
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