A causa delle incertezze generate dalla natura atipica della figura del General contractor come realizzatore di infrastrutture, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, con la risoluzione n. 155 del 5 luglio scorso, estendendo l’applicazione del reverse charge alle grandi opere, ed equiparando la figura agli appaltatori edili. Le imprese edili che hanno assunto il ruolo di general contratctor nell’esecuzione di grandi opere di infrastrutture, ricevono le fatture senza Iva emesse dagli operatori ai quali è stata affidata l’esecuzione di parte delle opere assegnate dal committente nel contratto principale. Le imprese edili appaltatrici dunque, come previsto dall’art. 17, comma 6, del Dpr 633/72 modificato dal dl Visco-Bersani 223/06, sono tenute ad emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva al contraente generale, il quale deve indicare l’aliquota e l’imposta applicando il meccanismo dell’inversione contabile. La fatturazione in assenza di addebito Iva è possibile solo nel caso in cui il general contractor sia un’impresa edile e le attività da fatturare, svolte da terzi, siano lavori edili. Al subappaltatore spetta la verifica in merito alla possibilità di effettuare compensazioni tra il credito Iva ed altre imposte e contributi nell’F24, per un importo massimo di 1.000.000 di euro quando il rapporto sia superiore all’80% del volume d’affari.
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