Aiuti di Stato: modifiche al Regolamento generale di esenzione

Pubblicato il 05 gennaio 2018

La circolare n. 24 di Assonime del 18 dicembre 2017 analizza dettagliatamente le novità della normativa sugli aiuti di Stato (regolamento Ue 2017/1084) alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Commissione europea nel giugno di quest'anno al Regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato (regolamento (UE) n. 651/2014). Le modifiche hanno, di fatto, previsto una nuova disciplina più favorevole in materia di esenzione comunitaria per categoria.

Il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (Rgec) ha esteso l’ambito di applicazione dell’esenzione dell’obbligo di notifica preventiva agli aiuti di Stato, introducendo nuove esenzioni per aeroporti regionali, porti, investimenti nelle regioni ultraperiferiche e per i regimi di aiuti al funzionamento. Inoltre, ha ammesso alle esenzioni gli aiuti per i progetti di Ricerca e Sviluppo insigniti del marchio di eccellenza nell’ambito dello strumento per le Pmi di Horizon 2020 (Sme Instrument).

Grazie a tale Regolamento, ora, circa il 95% degli aiuti erogati dagli Stati membri è esentato dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Ue. A loro volta gli Stati, quindi, sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione in relazione alle diverse tipologie di aiuto e a tenere conto, in modo trasparente, degli aiuti erogati in modo da consentire il controllo ex post da parte della Commissione.

Aiuti in favore delle PMI

Nella circolare n. 24/201, Assonime dedica una capitolo apposito agli aiuti in favore delle PMI, sottolineando come relativamente alle misure di aiuto per il finanziamento del rischio, il trattamento delle garanzie e dei prestiti viene assimilato a quello degli investimenti in quasi equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili.

Inoltre, relativamente agli aiuti alle imprese in fase di avviamento, si evidenzia come nell’identificazione delle imprese ammissibili viene inserita anche la piccola impresa non quotata fino a cinque anni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, che non abbia ancora distribuito utili e non sia stata costituita a seguito di fusione e il cui beneficiario non deve aver rilevato l’attività di un’altra impresa. Mentre, le aziende costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili, sono considerate a loro volta ammissibili per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di iscrizione al Registro delle imprese dell’azienda più anziana.

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