Il Tar Lazio, Sezione Seconda ter, ha respinto l’istanza cautelare presentata da Airbnb, avverso il provvedimento dell’agenzia delle Entrate - di attuazione dell’art. 4, commi 4, 5 e 5 bis D.L. n. 50/2017 – ai sensi del quale i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare anche tramite portali online, sono tenuti ad operare, quali sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito ed a provvedere al relativo versamento. Anche Airbnb pertanto vi è tenuta, al pari degli altri intermediari nel settore immobiliare turistico.
Respinta dunque dal Tar, la censura circa gli effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, essendo gli stessi, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali. Allo stesso modo, gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale – addotti dalla società ricorrente - al fine di ottemperare al provvedimento impugnato, non sarebbero di grave entità da pregiudicare la competitività dell’azienda medesima, considerato il suo volume d’affari in Italia.
Si ritiene in ogni caso – conclude il Tribunale amministrativo con ordinanza n. 5442 del 18 ottobre 2017 – che nella comparazione tra interessi pubblici e privati coinvolti, nella specie, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento dell’Entrate, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".