AIDC. Sospendere atti di accertamento fiscali e previdenziali

Pubblicato il 06 marzo 2020

Si pubblica il comunicato stampa emesso dall'AIDC il 5 marzo 2020 avente ad oggetto: Emergenza Coronavirus, Associazioni Commercialisti al MEF: "Sospendere atti di accertamento ed impositivi in materia tributaria e previdenziale".

<<La facoltà di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, è sancita all’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

"Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, ed in specie di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria". E' quanto chiedono al MEF, in una nota congiunta, le Associazioni dei Commercialisti (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC - UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) "vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari; considerate le disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020, le quali si ripercuoteranno in misura significativa sui medesimi uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento; considerato che, in presenza di atti impositivi, l’interlocuzione personale presso i medesimi uffici è necessaria al fine dell’indispensabile esercizio del diritto alla difesa del contribuente nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva; considerato altresì che dette fasi sono soggetta a termini decadenziali precisi e perentori; considerato inoltre che in presenza di atti esecutivi l’impossibilità o anche solo la difficoltà di accesso agli uffici preposti può tradursi in un grave danno ingiusto per i contribuenti; stanti le circostanze di contingenza che determinano un complessivo aggravio delle condizioni di gestione delle imprese; vista la facoltà sancita all’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore; ritenuta indubbiamente sussistente tale causa di forza maggiore", conclude la nota.>>.

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