Aidc. RW troppo complesso e oneroso. Dissuade gli investimenti

Pubblicato il 10 gennaio 2020

L’Aidc Milano denuncia la violazione del diritto Ue: la normativa sul “monitoraggio fiscale” è idonea a dissuadere gli investimenti in altri Stati membri.

La Commissione europea incamera la denuncia dell’Aidc Milano per la violazione del diritto Ue da parte dello Stato italiano e dell’Agenzia delle entrate: la normativa degli obblighi di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero “monitoraggio fiscale” è idonea a dissuadere gli investimenti in altri Stati membri.

La Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione Europea - Aidc sezione di Milano - con la denuncia n. 14 del 12 dicembre 2019, mette in evidenza la complessità, rispetto alle esigenze di accertamento dei redditi prodotti all’estero, degli obblighi dichiarativi nel quadro RW (Dl 167 del 28 giugno 1990 e successive modificazioni), in violazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63, paragrafo 1 del Tfue.

Nonostante la riforma introdotta con la Legge europea 2013, in ottemperanza della semplificazione degli obblighi dichiarativi citati formulata dalla Commissione europea, i provvedimenti nazionali, si legge nella denuncia:

  1. richiedono l'elaborazione di dati in modo eccessivamente complesso, anche al fine di calcolare l'imposta sul valore delle attività estere;
  2. inducono ad avvalersi di consulenze esterne, come tali onerose;
  3. risultano già reperibili dall'amministrazione fiscale tramite gli scambi automatici previsti dalla direttiva 2011/16/UE, e dal Common Reporting Standard (CRS);
  4. discriminano i lavoratori del settore privato rispetto a quelli del settore pubblico che sono esonerati dagli adempimenti in oggetto, e non rispettano pertanto il principio di proporzionalità.

Violano, altresì, il principio di proporzionalità:

  1. le sanzioni elevate e sproporzionate, che si sommano per ogni anno e non sono commisurate ai redditi effettivamente evasi, a cui invece si cumulano (con doppio ed onerosissimo effetto);
  2. l'aumento delle sanzioni per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata, anche in presenza di uno scambio di informazioni automatico;
  3. il raddoppio dei termini per l'accertamento per gli Stati di cui sopra.

I provvedimenti incriminati:

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