L’Associazione italiana dottori commercialisti, nella norma di comportamento n. 210/2020, analizza l'articolo 99 del Tuir, che disciplina la deduzione dei tributi nell'ambito del reddito d'impresa.
Nello specifico, l’AIDC esamina l'ambito di applicazione della disposizione normativa, indicando anche i criteri di deduzione per ogni singola fattispecie: ogni tributo, infatti, ha un diverso criterio di deducibilità che può essere per cassa o competenza.
Il comma 1 dell’articolo 99 del Tuir sancisce che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
A seguire si specifica che:
gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie;
i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.
L’AIDC, nell’esaminare il primo comma dell’articolo 99, ritiene che la deroga dallo stesso ammessa - secondo la quale è possibile ricorrere alla deducibilità secondo il criterio di cassa per alcune tipologie di imposte - non sia sempre applicabile.
Secondo la norma di comportamento, infatti, il criterio di “cassa” è specifico e alternativo rispetto a quello di competenza, richiamato dall'articolo 109, comma 1, del Tuir.
Pertanto, esistono almeno due casi in cui la deduzione per cassa non trova applicazione:
quando i tributi sono direttamente e strettamente correlati a componenti positivi imponibili, essendo oggetto di specifica traslazione economica sui corrispettivi, per cui in tal caso, le imposte sono deducibili nell’esercizio di competenza;
quando le imposte divengono oneri accessori di componenti negativi di reddito, per cui in questo caso l’accessorietà degli oneri fiscali rende irrilevante la loro natura di tributi, in quanto assumono la medesima natura, e disciplina, dei costi ai quali afferiscono.
Un esempio che può essere fatto rientrare in questa seconda fattispecie è quello dell'Iva indetraibile per applicazione del pro-rata ex art. 19 comma 5, Dpr n. 633/1972. L’AIDC osserva come in tale situazione, l'onere tributario, ricollegandosi all’intera gestione aziendale, costituisce una spesa generale, in sede di determinazione del reddito, che è deducibile nell’esercizio di competenza.
Secondo la norma di comportamento, dunque, in tutti quei casi in cui non è applicabile l’articolo 99, comma 1 del TUIR, che dispone la deduzione per cassa, sarà da privilegiare il criterio di deducibilità secondo competenza.
Le conclusioni dell’analisi condotta dall’AIDC nella la norma 210 del 16 settembre 2020 possono essere così riassunte:
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