Agricoltura, percentuali di compensazione e ricambio generazionale

Pubblicato il 18 febbraio 2016

Maggiorazione delle percentuali di compensazione Iva dal 1° gennaio 2016

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2016 che prevede l'aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti agricoli è stato pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” n. 39 del 17 febbraio 2016.

Le nuove percentuali di compensazione determinano la misura dell'Iva detraibile per le cessioni effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva per il settore agricolo (art. 34 del Dpr 633/72), applicabile alle cessioni di prodotti lattiero-caseari e di animali vivi.

Con l'entrata in vigore delle nuove percentuali di maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 2016, i produttori agricoli possono ottenere un vantaggio, dal momento che con le nuove percentuali sono tenuti a versare meno Imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che il decreto 26 gennaio 2016 dispone, con effetto dal 1° gennaio di quest'anno, l'innalzamento:

Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura

Sempre nella “Gazzetta Ufficiale” n. 39 del 17/02 è stato ospitato anche lo schema di decreto Mef del 18 gennaio 2016 recante misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Il provvedimento rivede le regole per l'accesso alle agevolazioni a fondo perduto da parte di giovani che subentrano nella conduzione di imprese agricole.

Le agevolazioni concedibili si sostanziano nella forma di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Per accedere all'agevolazione, le Pmi dovranno essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola. Nel caso di società, la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione dovrà essere composta da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy