La Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016) ha modificato le aliquote di compensazione Iva da utilizzare nel regime speciale agricoltura a partire dal 1° gennaio 2016.
Le disposizioni attuative di tale norma sono stare rese con Decreto Interministeriale del 26 gennaio 2016, che ha fissato le nuove aliquote di compensazione nelle seguenti misure:
a regime, al 10% per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, nonché per le cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (la percentuale precedente era dell’8,80%),
solo per l’anno 2016, al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo (la percentuale precedente era del 7%),
solo per l’anno 2016, al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina (la precedente era del 7,3).
Ora la circolare 19/E specifica che la percentuale di compensazione del 10% si applica anche alle cessioni di yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati.
Con la nuova circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate specifica inoltre, che dato che l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° gennaio di quest’anno, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, in base alle casistiche di operazioni poste in essere dalle imprese agricole, bisogna tener conto:
per i passaggi dei prodotti dai produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di pagamento del prezzo al produttore agricolo. Pertanto, per le consegne effettuate nel 2015, con pagamento avvenuto nel 2016, vanno applicate le nuove percentuali di compensazione;
al di fuori dei passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di consegna o spedizione dei prodotti, quando la fatturazione è immediata;
in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, della data di emissione della fattura.
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