Agricoltura cooperative

Pubblicato il 29 luglio 2024

Con verbale di accordo 19 luglio 2024 Agci Agrital, Confcooperative Fedeagripesca, Legacoop Agroalimentare e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli. Il contratto ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Minimi retributivi
Definiti i nuovi minimi retributivi con decorrenza dal 1° aprile 2024, 1° maggio 2025, 1° maggio 2026 e dal 1° febbraio 2027.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo 19 luglio 2024. Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per 13esima, 14esima e t.f.r..

Indennità di turno
Dal 1° aprile 2024, in via sperimentale per la durata del Ccnl 2024-2027, agli operai agricoli impiegati in turni secondo lo schema di 2 turni giornalieri per 6 giorni settimanali (2x6 e/o 2x7 e/o 3x6 e/o 3x7) per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1° gennaio/31dicembre) è riconosciuta un'indennità di turno di € 1,00 per ogni turno prestato nello stesso anno civile.

Indennità di cassa
Dal 1° agosto 2024 l’importo dell’indennità mensile è elevato ad € 35,00.

Indennità di funzione
Dal 1° agosto 2024 l’importo minimo mensile dell’indennità di funzione è così elevato:

Lavoro straordinario, festivo

Il limite massimo annuo di lavoro straordinario viene elevato a 250 ore.

Per gli operai agricoli la maggiorazione per lavoro festivo viene elevata al 40% (fino al 1° agosto 2024 la maggiorazione rimane al 35%).

Malattia e infortunio

Operai agricoli e florovivaisti
Per l'operaio agricolo e florovivaista a tempo indeterminato, in caso di grave e documentata malattia oncologica il periodo massimo di conservazione del posto sarà di 12 mesi nell’arco di 18 mesi.

Sanitario operai

Dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a Filcoop sanitario per gli operai a tempo indeterminato è incrementata di € 48,00 annue a carico azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva sarà pari ad € 100,00.

Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti anche gli operai a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato un totale di almeno 360 giornate di lavoro effettivo.
La contribuzione di € 36,00 annui sarà incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di € 34,00 annue a carico azienda. Pertanto la contribuzione annua complessiva sarà pari ad € 70,00 (€ 52,00 a carico azienda; € 18,00 a carico lavoratore).

Periodo di prova

Le Parti specificano che il periodo di prova per l'operaio a tempo determinato (2 giorni con contratto superiore a 30 giorni; 8 giorni con contratto superiore a 50 giorni) è da intendersi in giorni lavorati.

Permessi

Assistenza a parenti e affini
Dal 1° gennaio 2025 il lavoratore può usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di 1° grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital.

Inserimento asilo nido
Dal 1° agosto 2024 il lavoratore può usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, anche frazionabili, per l'inserimento all’asilo nido pubblico o privato autorizzato del figlio con età non superiore ai 3 anni.

Trattamento di fine rapporto

Con l'accordo vengono introdotte ulteriori esigenze per avanzare richiesta di anticipazione sul t.f.r..

Le istanze di anticipazione devono essere presentate con raccomandata AR anche a mano, ovvero tramite PEC.

Contratto a tempo determinato

Vengono definite le causali ai fini della stipula, rinnovo o proroga del contratto a termine.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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