Agricoltori, dichiarazione Imu solo se i dati Ici sono variati, non rileva il cambiamento di moltiplicatore
Pubblicato il 19 gennaio 2013
Con la
risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio 2013, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).
L’intervento del ministero delle Finanze si è reso necessario per sciogliere i dubbi sorti in merito alla scadenza della compilazione della dichiarazione Imu fissata per il 4 febbraio 2013 per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 (DL Salva Italia n.
201/2011).
Il Dm 30 ottobre 2012 di approvazione del modello di dichiarazione Imu, ribadendo quanto previsto dal citato dettato legislativo, sottolinea che l' «
obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune». Di conseguenza, la dichiarazione IMU deve essere presentata solo nel caso delle citate circostanze di variazioni soggettive. Mentre, l'obbligo non scatta se, rispetto all'Ici, è cambiato il moltiplicatore
per calcolare l'imposta dovuta e l'ammontare della franchigia: gli agricoltori, in tal caso, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione, altrimenti si ripristinerebbe un obbligo dichiarativo generalizzato. Il moltiplicatore incide solo sull'ammontare dell'imposta.