Agricoli, rivalutate le prestazioni per infortuni e malattie per l’anno 2013
Pubblicato il 21 agosto 2013
Con un
decreto del 10 giugno 2013, il Dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali ha effettuato la rivalutazione delle prestazioni per infortuni e malattie professionali sul lavoro per il settore dell’agricoltura.
Come ogni anno, a partire dal 2000, la rivalutazione annuale delle prestazioni avviene seguendo un duplice sistema: il primo prevede che, dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite viene rivalutata in base all’indice Istat; il secondo si applica nel caso in cui si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all’ultima variazione, includendo, in tal modo, il primo metodo.
In virtù dell’attuale azione di rivalutazione, che decorre dal 1° luglio 2013 ed è valida fino al 30 giugno 2014 e che tiene conto della variazione Istat del 3,02%, per i lavoratori agricoli si è decretato quanto segue:
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata in euro 24.122,02;
l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 526,26;
l’assegno una tantum da corrispondere in caso di morte o infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 2.108,62.
Analoga rivalutazione è stata eseguita dal Ministero (con altri tre decreti emanati nella stessa data e citati dalla carta stampata) per il settore industria e per i medici radiologi e tecnici sanitari. La rivalutazione del minimale e massimale del settore industria aggiorna anche i premi dovuti per i lavoratori parasubordinati.