Aggregazioni, bonus alle “attive”

Pubblicato il 02 aprile 2007

Dopo i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (circolare n. 16/E), il bonus aggregazioni per il 2007 e il 2008 può considerarsi al via ufficiale. L’Agenzia con le delucidazioni rilasciate ha voluto risolvere molti dubbi dei contribuenti ponendo, nello stesso tempo, dei paletti anti-elusivi alla fruizione dell’agevolazione. In particolare, con il suddetto bonus si è voluto incentivare le concentrazioni economiche e non tanto le operazioni di riorganizzazione interna dei gruppi. Il beneficio, infatti, compete solo quando l’aggregazione è effettuata tra imprese indipendenti e in tale ottica si precisa, dunque, che le imprese che partecipano alla aggregazione non devono far parte del medesimo gruppo societario. Pertanto, si devono considerare esclusi dall’incentivo le imprese che fanno parte del medesimo gruppo societario; i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione oppure le imprese che sono controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tale ultimo riguardo, infatti, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione è esclusa anche nei casi in cui il predetto controllo sia assicurato dalla medesima persona fisica oppure da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado. Viceversa, il beneficio può esser concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle operazioni di concentrazione possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi, compreso quello dell’indipendenza, non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione straordinaria ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l’operazione.

La condizione necessaria per l’applicazione del bonus sull’aggregazione è la presentazione di un’istanza di interpello che, in via preventiva, deve essere esperito per dimostrare la sussistenza dei requisiti “soggettivi” e “oggettivi” richiesti (interpello preventivo). Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di decadenza, il contribuente può presentare un’ulteriore istanza per dimostrare la sussistenza di un “motivato disegno economico”, evitando così la perdita del bonus (interpello disapplicativo).

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