Aggiornati i tassi di interesse per l’omesso versamento dei contributi

Pubblicato il 23 giugno 2023

L’Inps, con la circolare 22 giugno 2023, n. 56, rende noto che sono stati aggiornati i tassi di interesse di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al 4%.

Pertanto, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per la dilazione e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è così determinato:

La variazione non incide sui piani di ammortamento già emessi e notificati, per i quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse precedentemente in vigore.

Interesse di dilazione e differimento

L’interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è determinato nella misura del 10% annuo.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.

Dal 21 giugno 2023 l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10% annuo.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non versa i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

Pertanto, la sanzione civile è pari al 9,50% in ragione d’anno.

In caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non erogati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Con la delibera 8 gennaio 2022 n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ha previsto per le procedure concorsuali delle sanzioni ridotte calcolate nella misura del TUR.

Considerando che, il tasso d’interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento (ex TUR), è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 rimane invariata:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy