Il Consiglio nazionale forense, lo scorso 22 aprile 2016, ha approvato la Delibera di aggiornamento dei criteri di nomina dei difensori d’ufficio, in virtù dell’obbligo di aggiornamento annuale e con l’obiettivo di uniformare le relative prassi a livello nazionale.
Nello specifico, la Delibera in questione introduce la possibilità, a richiesta del difensore d’ufficio, di essere sostituito in caso di trasferimento del procedimento o di suoi atti, ampliando i casi sino ad ora previsti.
E’ previsto altresì, con riferimento al criterio di prossimità alla sede del procedimento, che siano individuati quali difensori d’ufficio, gli avvocati iscritti all’Albo del Consiglio dell’Ordine in cui si trovi l’Autorità giudiziaria procedente.
I relativi Coa, inoltre, in particolari situazioni territoriali o per lo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere liste separate di difensori che abbiano lo studio nelle vicinanze.
Ed ancora, la Delibera individua nel Foro di residenza dell’indagato, il criterio per la nomina dei difensori d’ufficio nei processi minorili e segnala la necessità di istituire una lista di avvocati specificamente competenti nei procedimenti militari.
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