E’ stato predisposto dal Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Ccii), di cui al Dlgs n. 14 del 12 gennaio 2019.
La riforma richiesta a gran voce dai dottori commercialisti raccoglie nella bozza del correttivo molte delle loro sollecitazioni ed è pronta per una sua prossima presentazione in Consiglio dei ministri, per l’avvio del relativo iter di approvazione.
Tra le modifiche più importanti apportate al Codice della crisi da segnalare quelle su:
Vediamo di seguito l’evoluzione normativa del suddetto Codice e le motivazioni che hanno alimentato le richieste di un intervento per la sua revisione.
Il Codice della crisi d'impresa, introdotto con il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, è stato pensato per riformare approfonditamente il sistema di gestione delle insolvenze in Italia.
Il suo obiettivo è quello di modernizzare e sistematizzare la gestione delle insolvenze aziendali, affrontando il sovraindebitamento in maniera più efficace.
Il Codice, infatti, mira a:
Pienamente operativo dal 15 luglio 2022, il Codice della crisi sostituisce la precedente legislazione fallimentare. La sua struttura è pensata per facilitare una gestione più efficace e tempestiva delle crisi, cercando di salvaguardare il più possibile la continuità aziendale e l'occupazione.
Il Decreto legislativo n. 14/2019 ha segnato un cambiamento significativo nel panorama legislativo italiano in materia di gestione delle crisi d'impresa, modificando radicalmente il modo in cui le imprese affrontano le situazioni di insostenibilità finanziaria.
Nello specifico, il suddetto decreto legislativo ha:
Tra le innovazioni più significative arrivate con il nuovo Ccii vi è da segnalare non solo il citato procedimento unificato per la gestione degli strumenti giurisdizionali, ma anche l'organizzazione sistematica del sovraindebitamento all'interno delle disposizioni regolate dal Codice e, da ultimo, l'introduzione di misure per l'anticipazione delle crisi, di strumenti di regolazione delle stesse crisi e dell'insolvenza e di procedimenti di esdebitazione armonizzati con il diritto europeo.
Come evidenzaito nella Relazione Illustrativa allo schema di decreto correttivo, l'ampiezza innovativa di tali interventi e l'integrazione dei numerosi istituti preesistenti in un unico sistema di principi, norme e modelli procedurali hanno determinato, però da un lato, la comparsa inevitabile di questioni applicative e interpretative e, dall'altro, lo sviluppo di problematiche di coordinamento non solo tra i vari istituti, ma anche tra le singole disposizioni.
NOTA BENE: La complessità del Codice, che ha richiesto interventi correttivi già prima della sua entrata in vigore, inevitabilmente ha fatto sorgere l’esigenza di correggere alcuni difetti di coordinamento emersi tra le disposizioni modificate nel tempo.
L’intervento normativo è stato, infatti, necessario proprio per affrontare le criticità interpretative e applicative emerse durante la fase iniziale di attuazione del Codice della crisi d'impresa, nonostante le recenti disposizioni integrative e di coordinamento apportate con il Decreto legislativo n. 147 del 2020 e successivamente con il decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023, nota come direttiva Insolvency.
Dall'entrata in vigore del codice, avvenuta il 15 luglio 2022, gli operatori hanno avuto l'opportunità di implementare le significative novità introdotte. Tuttavia, questo processo ha rivelato numerosi problemi applicativi e incongruenze, complicati ulteriormente dal fatto che la precedente legge fallimentare, ormai consolidata, è stata definitivamente abrogata.
A tal fine, soprattutto i commercialisti e gli altri operatori della materia, da tempo, reclamavano una revisione del Codice al fine di emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice.
Il tutto con l’intenzione di migliorare la comprensione dei nuovi istituti e di agevolare così l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell’esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti.
Nello specifico, lo schema di decreto legislativo che integra e corregge il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si snoda in 56 articoli, ed è suddiviso in due Capi, con il primo dedicato alle modifiche dirette al Codice e il secondo che si occupa di aspetti di coordinamento e di transizione.
Tabella della struttura del Dlgs correttivo del Ccii
Capo |
Descrizione |
Articoli |
I |
Disposizioni modificative del Codice della crisi d’impresa |
1 - 51 |
II |
Disposizioni di coordinamento, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie |
52 - 56 |
La bozza di decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza propone alcune novità per la composizione negoziata, un metodo usato dalle imprese per gestire i debiti.
ATTENZIONE: L'accesso alla composizione negoziata è consentito indifferentemente in caso l'impresa si trovi in una situazione di crisi, di insolvenza, o, a differenza degli strumenti di regolazione della crisi, anche esclusivamente in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Tra le principali novità si evidenzia l'introduzione di un accordo con i creditori pubblici, che permetterebbe alle imprese di negoziare i debiti fiscali e previdenziali. Questo accordo non cambierebbe l'essenza della composizione negoziata, ma ne migliorerebbe l'efficacia.
Secondo le modifiche proposte, l'imprenditore potrebbe fare una proposta di pagamento, che potrebbe essere parziale o dilazionato, ai creditori pubblici; tale proposta diventerebbe efficace una volta depositata in tribunale. Tuttavia, non sarebbe possibile applicare il cram down (procedura attraverso la quale un piano di ristrutturazione del debito viene imposto da un tribunale a creditori non consenzienti), ovvero non ci sarebbe una fase di omologazione forzata dell'accordo.
L'accordo richiederebbe la conferma della sua correttezza formale da parte di un giudice, che potrebbe poi autorizzarne l'esecuzione. Se ci fosse un inadempimento grave, come il mancato pagamento di tre rate consecutive o il mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza stabilita in un accordo senza rateizzazione, l'accordo sarebbe automaticamente annullato.
In assenza di un accordo, l'imprenditore potrebbe comunque tentare di ottenere un cram down attraverso strumenti giurisdizionali. Infine, le nuove regole chiarirebbero i criteri per accedere alla composizione negoziata, permettendo l'accesso alle imprese in stato di crisi, insolvenza, o anche solo in condizioni di squilibrio finanziario.
Lo schema di decreto correttivo del Ccii prevede tra le modifiche anche quelle riguardanti i gestori della crisi e dell’insolvenza. Secondo l'articolo 356 del Ccii ("Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione controllo nelle procedure di cui al codice a crisi e dell'insolvenza"), tali professionisti, pur essendo registrati presso il Ministero della Giustizia, non appartengono a un nuovo albo professionale.
Gli unici professionisti autorizzati a confermare l'autenticità dei dati e la fattibilità dei piani previsti dal Ccii sono quelli iscritti agli albi dei commercialisti, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. È fondamentale, inoltre, che questi professionisti valutino eventuali relazioni personali o professionali preesistenti con l'impresa in crisi o altre parti coinvolte, al fine di garantire che tali legami non pregiudichino la loro indipendenza di giudizio.
La bozza specifica, inoltre, che l'elenco include anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore. Inoltre, ogni iscritto ha la possibilità di scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, anche per gli incarichi ricevuti dall'autorità giudiziaria. Questa scelta deve considerare le diverse competenze e l'organizzazione richiesta dalle varie funzioni.
Sul punto vi è stato l’apprezzamento della categoria professionale dei dottori commercialisti.
Il presidente del Cndcec Elbano de Nuccio ha commentato il passaggio dall’Albo dei gestori che diventa un “elenco, con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli Albi” in modo più che positivo. In tal modo, infatti, si differenziano i professionisti ordinistici, e per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocinio.
Sempre con riferimento ai professionisti, tra le novità delle correzioni, anche una riduzione degli obblighi di aggiornamento formativo per i professionisti iscritti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro. In particolare, l'aggiornamento biennale richiesto non è più di 40 ore, ma è stato ridotto a 18 ore. Questa modifica prende in considerazione gli obblighi formativi già imposti ai professionisti e il fatto che la formazione iniziale ammonti a 40 ore.
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