Agevolazioni prima casa. La domanda non può essere revocata a piacimento

Pubblicato il 31 luglio 2014 Con la sentenza n. 17294 del 30 luglio 2014, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una coppia di coniugi contro l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato l'Iva evasa per l'acquisto di un immobile avvenuto nel 2005 e per il quale gli stessi avevano chiesto le agevolazioni per la prima casa.

I coniugi già quindici anni prima avevano acquistato altro immobile fruendo dei benefici per la prima casa.

Prima di procedere col nuovo acquisto, gli stessi avevano dichiarato di aver indebitamente fruito delle agevolazioni e, quindi, chiesto di sanare l'irregolarità.

No al doppio beneficio

Nel dettaglio, la Suprema corte ha confermato le statuizioni rese dai giudici di merito secondo i quali la domanda di agevolazione non era rinunciabile o revocabile dopo che era scaduto ogni termine di decadenza o prescrizione.

La fruizione del beneficio, ossia, anche se illegittima, non poteva più essere messa in discussione, nemmeno con provvedimento emesso in autotutela.

Ne conseguiva che il successivo acquisto del 2005 non poteva essere agevolato, avendo i contribuenti già fruito del bonus per la prima casa.
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