Agevolazioni per riassunzione di ex dipendente e iscrizione nelle liste di mobilità per lavoro all'estero
Pubblicato il 09 marzo 2013
Con l'
interpello n. 9, dell'8 marzo 2013, il Ministero del lavoro risponde ad un'istanza presentata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con la quale si chiede di conoscere se le agevolazioni contributive disciplinate dalla legge n.
407/1990 trovano applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale o che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto part-time.
Il Ministero specifica che l'agevolazione contributiva va riconosciuta per intero e non va contratta cumulando i periodi agevolati precedenti, a patto che il lavoratore abbia riacquistato un nuovo periodo di disoccupazione di 24 mesi. In caso di riassunzione di lavoratore part-time a 20 ore settimanali precedentemente dimessosi e per il quale si era già beneficiato delle agevolazioni, il beneficio è riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, qualora la situazione si sia verificata prima dell'entrata in vigore della legge n.
92/2012; tale possibilità viene meno per fattispecie verificatesi successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, intervenuta in senso restrittivo sulla conservazione dello stato di disoccupazione.
Con l'
interpello n. 11, dell'8 marzo 2013, si chiarisce che il diritto del lavoratore a rimanere iscritto nelle liste di mobilità previsto in caso di assunzione con contratto di lavoro part-time o con contratto a termine, o con contratto a tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova, permane anche nelle ipotesi di rioccupazione negli Stati Ue e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra Ue. Questo sia perché l'art. 8, comma 6, della L. n.
223/1991 non pone delimitazioni legate al luogo di svolgimento della prestazione di lavoro sia ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori.